Il Contratto di Assicurazione è un contratto mediante il quale una parte, che prende il nome di assicurato, versa all’altra parte, che prende il nome di assicuratore, una somma di denaro detta premio, ottenendo in cambio il diritto di essere risarcita in conseguenza di determinati eventi contemplati dal contratto stesso.

In relazione ad esso, l’assicuratore si obbliga a risarcire l’assicurato di vari tipi di danni che derivano da eventi naturali o imprevedibili come, ad esempio, incidenti stradali, calamità, imprevisti contingenti.

Il contratto può anche riguardare il verificarsi oppure no di un evento relativo alla vita umana, e in questo caso l’assicuratore pagherà una rendita o un capitale se l’evento stabilito si verifichi (assicurazione sulla vita).

L’assicurazione è quindi un contratto aleatorio, nel senso che la sua funzione è quella di trasferire sull’assicuratore le conseguenze economiche di un certo rischio, e deve essere provato per iscritto, cioè deve essere scritto, altrimenti non si può far valere in giudizio.

L’assicuratore deve pertanto rilasciare all’assicurato un documento scritto, detto polizza.

Può accadere che l’assicuratore abbia acconsentito alla conclusione del contratto di assicurazione a seguito di dichiarazioni inesatte o di reticenze dell’altro contraente e che queste siano relative a circostanze, in riferimento alle quali l’assicuratore stesso, se avesse avuto conoscenza della situazione reale, non avrebbe prestato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle stesse condizioni.

Le conseguenze sono diverse, a seconda che il contraente abbia agito oppure no con dolo o colpa grave.

Nel primo caso queste dichiarazioni e reticenze sono causa di annullamento del contratto di assicurazione.

L’assicuratore deve dichiarare al contraente che intende esercitare l’impugnazione entro 3 mesi dal giorno nel quale è venuto a conoscenza dell’inesattezza della dichiarazione o della reticenza, pena la decadenza dal diritto di impugnazione del contratto di assicurazione.

L’Assicurazione sulla vita di un terzo è una figura nella quale la prestazione dell’assicuratore è dovuta all’assicurato in seguito alla morte di una terza persona, che deve avere dato il proprio consenso al contratto.

L’Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, (Legge 24 dicembre 1969, n. 990), è una forma di assicurazione, resa obbligatoria per legge, contro i danni che possono derivare dalla circolazione dei veicoli a motore.

Sotto il profilo normativo, il contratto di assicurazione è caratterizzato da una duplice disciplina, da una parte dettata dal codice civile, e dall’altra dettata dal codice delle assicurazioni.

Considerando il loro inquadramento temporale, il codice civile è un testo normativo che risale al 1942, il codice delle assicurazioni si rifà a un decreto legislativo del 2005.

In relazione ai contenuti, il primo si è preoccupato di tutelare l’impresa di assicurazione, l’assicuratore, dettando una serie di norme con le quali si sanziona la posizione dell’assicurato, il secondo ha rivolto lo sguardo nei confronti dell’assicurato, partendo dal presupposto che l’assicuratore essendo un professionista difficilmente si fa ingannare dall’assicurato, mentre l’assicurato che si presenta come un soggetto “ingenuo” rischia di potere essere ingannato dall’assicuratore.

Inoltre, il codice civile del 1942 ha ancora una visione arcaica del contratto di assicurazione, ed essendo nato in un determinato periodo politico, si è preoccupato di tutelare l’impresa e alcune classi imprenditoriali, il codice delle assicurazioni del 2005, rientra un po’ come il codice di consumo, nei testi normativi rivolti a tutelare i soggetti assicurati.